Il TAR Lazio annulla la circolare del Viminale sull’identificazione de visu

Con la sentenza n. 10210/2025, il TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (F.A.R.E.), annullando la circolare del Ministero dell’Interno (prot. 0038138 del 18.11.2024) che imponeva ai gestori di strutture ricettive l’obbligo di identificare gli ospiti de visu.

Il caso
La circolare impugnata mirava a vietare le procedure di check-in da remoto, ritenute inidonee a garantire la sicurezza pubblica. Secondo il Ministero, l’identificazione visiva degli ospiti era necessaria per verificare l’effettiva corrispondenza tra il soggetto presente e il documento presentato, specialmente in vista del Giubileo e alla luce di una “difficile situazione internazionale”.

F.A.R.E. ha contestato la legittimità della circolare sotto molteplici profili: violazione del TULPS, eccesso di potere, sproporzionalità, disparità di trattamento e lesione della libertà d’impresa e della concorrenza.

Le motivazioni del TAR
Il TAR ha riconosciuto l’immediata lesività della circolare, chiarendo che essa non si limita a un’interpretazione dell’art. 109 TULPS, ma introduce un obbligo operativo. Nel merito, la sentenza ha evidenziato tre punti risolutivi:

Contrasto con la normativa vigente: l’obbligo di identificazione visiva è stato abrogato dal D.L. n. 201/2011, che ha semplificato gli adempimenti a carico dei gestori. Ripristinarlo per via amministrativa è illegittimo.

Inidoneità del mezzo al fine: l’identificazione de visu non impedisce che l’alloggio venga successivamente utilizzato da soggetti terzi non identificati, vanificando lo scopo di sicurezza pubblica.

Violazione del principio di proporzionalità: la misura non è supportata da dati concreti che ne giustifichino l’introduzione, e non è stato dimostrato perché l’identificazione da remoto non possa essere altrettanto efficace.

Le conseguenze
La sentenza annulla la circolare, rimuovendo l’obbligo di identificazione visiva per tutte le strutture ricettive, comprese quelle operanti nel settore extralberghiero e nelle locazioni brevi. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento delle spese legali.

Un precedente importante
Questa decisione rappresenta un importante precedente a tutela dell’innovazione tecnologica nel settore dell’accoglienza e della libertà imprenditoriale. Conferma che le esigenze di sicurezza devono essere bilanciate con i principi di proporzionalità e legalità, e che nuovi obblighi non possono essere introdotti per via amministrativa senza una base normativa adeguata.

Al seguente link è possibile scaricare la sentenza.



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